TV: CORTE UE; IN ITALIA FREQUENZE CONTRARIE A DIRITTO |
![]() La sentenza fa riferimento ad una causa intentata da Centro Europa 7, società attiva nel settore delle trasmissioni radiotelevisive che nel 1999 aveva ottenuto dalle competenti autorità italiane un’autorizzazione a trasmettere a livello nazionale in tecnica analogica, ma non è mai stata in grado di trasmettere, in mancanza di assegnazione di radiofrequenze. Una domanda della Centro Europa 7 diretta all’accertamento del suo diritto ad ottenere l’assegnazione di frequenze, nonché il risarcimento del danno subito, è stata respinta dal giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, dinanzi al quale la causa pende attualmente, ha quindi interrogato la Corte di giustizia delle Comunità europee sull’interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario relative ai criteri di assegnazione di radiofrequenze al fine di operare sul mercato delle trasmissioni radiotelevisive. Il giudice del rinvio ha sottolineato che in Italia il piano nazionale di assegnazione delle frequenze non è mai stato attuato per ragioni essenzialmente normative, che hanno consentito agli occupanti di fatto delle frequenze di continuare le loro trasmissioni, nonostante i diritti dei nuovi titolari di concessioni. Le leggi succedutesi, che hanno perpetuato un regime transitorio, hanno avuto l’effetto di non liberare le frequenze destinate ad essere assegnate ai titolari di concessioni in tecnica analogica e di impedire ad altri operatori di partecipare alla sperimentazione della televisione digitale. Nella sentenza pronunciata oggi, la Corte rileva che l’applicazione in successione dei regimi transitori strutturati dalla normativa nazionale a favore delle reti esistenti “ha avuto l’effetto di impedire l’accesso al mercato degli operatori privi di radiofrequenze”. Questo effetto restrittivo è stato consolidato “dall’autorizzazione generale, a favore delle sole reti esistenti, ad operare sul mercato dei servizi radiotrasmessi”. Per i giudici della Corte, “tali regimi hanno avuto l’effetto di cristallizzare le strutture del mercato nazionale e di proteggere la posizione degli operatori nazionali già attivi su detto mercato”. Il limite al numero degli operatori sul territorio nazionale potrebbe essere giustificato da obiettivi d’interesse generale, ma – contestano i giudici – esso dovrebbe essere organizzato sulla base di “criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati”, così come stabilisce il nuovo quadro normativo comune per i servizi di comunicazione elettronica. Di conseguenza, la Corte conclude che l’assegnazione in esclusiva e senza limiti di tempo delle frequenze ad un numero limitato di operatori esistenti, senza tener conto dei criteri citati, è contraria ai principi del Trattato sulla libera prestazione dei servizi. MEDIASET: NESSUN RISCHIO PER RETEQUATTRO |
Da ansa web
Il caso Europa 7,l’intervista a Di Stefano,proprietario della stessa rete.
Un film già visto, su alcuni temi l’unione europea dev’essere presa come oro colato, in alcuni altri si glissa, chi indebitamente ha avuto concessioni governative fuorilegge, finalmente stabilite ufficialmente oggi, si sente tutelato dalla maggioranza di questo regime, poichè questo paese non solo su questo aspetto, ha perso i canoni democratici, andiamo avanti così,di questo passo,piano,piano, arriveremo ad un punto tale di deterioramento delle nostre istituzioni che non sarà sorprendente se un giorno dal parlamento europeo stesso, chiederanno di escluderci.
Tutti i nodi vengono al pettine, ma l’utensile per pettinarsi in Italia ha solo alcuni denti sparsi.